Capo V

Art. 282

In vigore dal 28 ott 1965
Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto dall', per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono soggetti al contributo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal citato articolo, comunica, la sua decisione all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso del contributo eventualmente iscritto a ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-282

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