Capo V
Art. 279
In vigore dal 28 ott 1965
Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina nella sua decisione lo ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina lo sgravio o il rimborso della maggior somma inscritta nel ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-279