Capo V
Art. 274
In vigore dal 28 ott 1965
Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-274