Capo V
Art. 270
In vigore dal 28 ott 1965
La riscossione dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all'imposta terreni, è affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo saggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-270