Capo V
Art. 266
In vigore dal 28 ott 1965
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-266