Art. 266
Capo V

Art. 266

182 / 296
In vigore dal 28 ott 1965
I saggi di contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo per ettaro previsto dall'. Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai saggi di contributo stabiliti per le colture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-266