Capo V
Art. 284
In vigore dal 28 ott 1965
Il rimborso fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote rimborsate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-284