Capo VI

Art. 288

In vigore dal 28 ott 1965
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-288

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo