Capo VI
Art. 288
In vigore dal 28 ott 1965
Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-288