Capo VI

Art. 290

In vigore dal 28 ott 1965
Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste dall' debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte dell'Istituto assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato.
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