Capo VI
Art. 287
In vigore dal 28 ott 1965
La spesa dell'assicurazione e interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-287