Capo VI

Art. 286

In vigore dal 28 ott 1965
Le disposizioni di cui ai precedenti si applicano anche agli infortunati ai quali provvede il presente titolo. Fermo restando il disposto dell', per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo. Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-286

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