Titolo IV

Art. 294

In vigore dal 28 ott 1965
Alle rendite in vigore al 1 luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all' del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell', comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15. Per gli effetti dell', comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1903, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell' del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1 luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue. Disposizioni finali del provvedimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-294

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