Titolo IV
Art. 296
In vigore dal 28 ott 1965
Le disposizioni del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 luglio 1965.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - REALE - PIERACCINI - COLOMBO
- FERRARI AGGRADI - LAMI
STARNUTI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124#art-296