Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 18
In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che, negli esami di prima sessione, sia stato dichiarato non idoneo in più di quattro prove scritte e orali, è escluso dagli esami di seconda sessione e ripete l'anno di corso, salvo l'applicazione della disposizione di cui all' lettera c) della legge 9 giugno 1964, n. 405.
Ripetono parimenti l'anno di corso gli allievi i quali non abbiano superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.
Durante il corso di istruzione o di applicazione è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-18