Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 14

In vigore dal 23 feb 1965
Per gli esami orali gli allievi sono ripartiti in gruppi. La ripartizione e l'ordine degli allievi nei singoli gruppi, definiti con estrazione a sorte alla presenza degli allievi del corso o di aliquote di essi, sono approvati dal comandante dello Istituto. Ciascun allievo deve presentarsi al suo turno di esame. L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti ad un esame, viene considerato non idoneo nella materia e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale di cui all' gli viene attribuito un voto pari a zero trentesimi. Egli è inoltre possibile di sanzione disciplinare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-14

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