Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 9

In vigore dal 26 mar 1970
Per l'addestramento militare, attuato in sede e fuori sede, è attribuito un unico voto di i istruzioni pratiche" al termine delle esercitazioni estive dalla Commissione di cui al successivo . Per ciascuna delle discipline ginnico-sportive è assegnato, al termine delle lezioni, ad ogni allievo, un voto da una commissione formata dal comandante della Accademia, che la presiede, dal comandante di battaglione, dal comandante di compagnia e dagli istruttori di ciascuna disciplina, i quali ultimi interverranno senza diritto a voto. Per ogni disciplina il voto è costituito dalla media aritmetica dei punti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto complessivo è costituito dalla media dei punti riportati in ciascuna disciplina.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-9

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