Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 11
In vigore dal 26 mar 1970
Le commissioni di esami sono nominate con decreto del Ministro per l'interno. Esse sono presiedute dal maggior generale comandante dell'Accademia o, in caso di impedimento, da altro maggior generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ufficiale dell'ufficio addestramento e studi dell'Accademia.
Con determinazione del capo della polizia esse sono suddivise in sottocommissioni di esami per le prove scritte ed orali e di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte.
Ciascuna sottocommissione è composta dall'insegnante della materia, da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e da un altro membro estraneo all'istituto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-11