Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 7
In vigore dal 23 feb 1965
I voti per la valutazione del profitto degli allievi durante lo svolgimento dei corsi e per l'accertamento della idoneità annuale sono espressi in trentesimi.
Conseguono la sufficienza durante lo svolgimento dei corsi e l'idoneità al termine dell'anno accademico gli allievi che ottengono
una votazione non inferiore a 18/30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-7