Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 3

In vigore dal 23 feb 1965
L'anno accademico comprende di massima due quadrimestri di lezioni cui seguono un periodo per gli esami di prima e di seconda sessione ed un periodo dedicato alle esercitazioni estive ed ai viaggi di istruzione. L'inizio ed il termine dell'anno accademico ed il calendario degli studi sono determinati dal capo della polizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-3

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