Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo I
Art. 1
In vigore dal 23 feb 1965
La preparazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si effettua a mezzo dei corsi di istruzione e di applicazione previsti nel presente regolamento.
Il corso di istruzione è preordinato alla formazione tecnico professionale indispensabile per il conseguimento della nomina a sottotenente di pubblica sicurezza.
Il corso di applicazione ha lo scopo di completare la formazione acquisita con la frequenza del corso di istruzione degli ufficiali di pubblica sicurezza di nuova nomina in maniera che essi possano essere idonei sotto ogni profilo ad esercitare le funzioni cui sono chiamati in relazione alle esigenze di inquadramento, di istruzione e disciplina del personale e ad assolvere compiutamente gli altri compiti inerenti alle qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-1