Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 8
In vigore dal 23 feb 1965
Durante il periodo annuale di lezioni, il profitto degli allievi nelle materie di insegnamento viene accertato mediante interrogazioni orali o sotto forma di questionari scritti, prove scritte ed esercitazioni.
Al termine del periodo annuale di lezioni, per ogni materia, viene determinata la media di tutti i voti riportati da ciascun allievo.
Agli effetti della determinazione del punto di media annuale di cui al precedente comma sono rilevanti anche i voti riportati nelle esercitazioni relative alle singole materie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-8