Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 8

In vigore dal 23 feb 1965
Durante il periodo annuale di lezioni, il profitto degli allievi nelle materie di insegnamento viene accertato mediante interrogazioni orali o sotto forma di questionari scritti, prove scritte ed esercitazioni. Al termine del periodo annuale di lezioni, per ogni materia, viene determinata la media di tutti i voti riportati da ciascun allievo. Agli effetti della determinazione del punto di media annuale di cui al precedente comma sono rilevanti anche i voti riportati nelle esercitazioni relative alle singole materie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-8

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