Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 10
In vigore dal 26 mar 1970
L'idoneità annuale degli allievi viene accertata al termine dell'anno accademico:
mediante esami scritti ed orali di prima e seconda sessione per le materie di insegnamento;
mediante valutazione a norma del primo comma dell' per il profitto nell'addestramento militare;
mediante valutazione a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' per il profitto nell'addestramento delle discipline ginnico-sportive;
mediante valutazione a norma dell' per l'attitudine militare.
Gli esami di seconda sessione hanno luogo, di regola, dopo due mesi dal termine di quelli di prima sessione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-10