Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 10

In vigore dal 26 mar 1970
L'idoneità annuale degli allievi viene accertata al termine dell'anno accademico: mediante esami scritti ed orali di prima e seconda sessione per le materie di insegnamento; mediante valutazione a norma del primo comma dell' per il profitto nell'addestramento militare; mediante valutazione a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' per il profitto nell'addestramento delle discipline ginnico-sportive; mediante valutazione a norma dell' per l'attitudine militare. Gli esami di seconda sessione hanno luogo, di regola, dopo due mesi dal termine di quelli di prima sessione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo