Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 25
In vigore dal 26 mar 1970
Al termine di ciascun anno è assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione annuale per la formazione della graduatoria. A tal fine:
a) si effettua, per ciascuna materia di insegnamento, la media aritmetica tra il punto di media annuale ed il punto riportato negli esami orali superati al termine dell'anno accademico;
b) si sommano le medie di cui alla lettera a) con i voti riportati nelle prove scritte d'esame e con i voti assegnati per le istruzioni pratiche, per l'attitudine militare e per l'addestramento ginnico-sportivo.
c) si determina quindi la media aritmetica della somma di cui alla lettera b). Tale media, calcolata fino alla frazione di millesimo, costituisce il punto di classificazione annuale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-25