Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 28
In vigore dal 23 feb 1965
Gli allievi non promossi, salvo che non debbano essere dimessi dall'Accademia, sono inseriti nella graduatoria degli allievi ammessi alla frequenza dell'anno di corso che essi devono ripetere:
quelli del primo anno del corso di istruzione in base al punto complessivo riportato nel concorso di ammissione;
quelli del secondo anno del corso di istruzione e dei due anni del como di applicazione, in base al punto di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico.
Per I sottotenenti che abbiano compiuto il corso di applicazione valgono le norme dell' della legge 9 giugno 1964, n. 405.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-28