Art. 1
In vigore dal 23 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed è stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
È approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 77. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rd-1