Art. 1

In vigore dal 23 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed è stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: È approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 77. - VILLA
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