Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 23 feb 1965
Sono dimessi dall'Accademia gli allievi del corso d'istruzione che:
a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;
b) dichiarino di rinunziare al corso. Per i minori di età l'accettazione, della rinunzia avverrà sentiti il genitore o chi esercita su di essi la patria potestà;
c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità o delle attitudini indispensabili per ben assolvere le funzioni del grado cui aspirano. È considerati equivalente a tal fine la dichiarazione di non idoneità in attitudine militare od in educazione fisica al termine di ciascun anno di corso:
d) siano stati assenti dal corso, in un anno, per qualsiasi causa, per più di 180 giorni anche non continuativi; sono esclusi dal computo i giorni coincidenti con le licenze collettive.
Il rinvio a norma della lettera c) è disposto con decreto del Ministro per l'interno, su proposta del capo della polizia; il rinvio per le altre cause è disposto con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante dell'Accademia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-29