Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 23 feb 1965
I sottotenenti dal corso di applicazione riprovati per la seconda volta durante il corso predetto cessano dal servizio permanente. Essi sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'art. 32 della legge 29 marzo 1916, n. 288, e successiva modificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-30