Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza›Capo III
Art. 26
In vigore dal 23 feb 1965
Al termina del secondo anno del corso di istruzione, è effettuata per ciascun allievo la media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti nel primo e nel secondo anno. Tale media, espressa in trentesimi, è ridotta in centesimi ed è ricavata fino alla frazione di millesimo.
Al termine di ciascun anno del corso di applicazione, è dal pari ridotto in centesimi il punto di classificazione annuale espresso in trentesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-26