Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 23

In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo assente che non possa, per malattia o per altre cause, rientrare all'Istituto per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante certificato medico o altro documento, controllato da comandi del Corpo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-23

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