Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 23
In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo assente che non possa, per malattia o per altre cause, rientrare all'Istituto per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante certificato medico o altro documento, controllato da comandi del Corpo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-23