Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza
Art. 20
In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che, per qualsiasi causa sia stato assente dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi o che non abbia potuto fruire delle due sessioni di esami è rimandato a frequentare l'anno accademico successivo.
Se l'assenza dal corso è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.
Nel computo dei periodi di assenza di cui ai precedenti commi vanno esclusi i giorni coincidenti con le licenze collettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-20