Art. 20
Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 20

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In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che, per qualsiasi causa sia stato assente dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi o che non abbia potuto fruire delle due sessioni di esami è rimandato a frequentare l'anno accademico successivo. Se l'assenza dal corso è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni. Nel computo dei periodi di assenza di cui ai precedenti commi vanno esclusi i giorni coincidenti con le licenze collettive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-20