Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 19

In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volontà, non abbia potuto fruire, in tutto o in parte, della prima sessione di esami, è ammesso a sostenere, nella seconda sessione, gli esami per i quali si sia verificato l'impedimento. Se dichiarato idoneo, è classificato insieme con gli allievi promossi in prima sessione, purchè non abbia dovuto ripetere anche prove nelle quali sia stato rimandato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-19

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