Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 17

In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo rimandato è giudicato nella seconda sessione di esami secondo le modalita previste per gli esami di prima sessione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-17

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