Art. 18
Regolamento ordinamento degli studi Accademia Guardie di pubblica sicurezza

Art. 18

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In vigore dal 23 feb 1965
L'allievo che, negli esami di prima sessione, sia stato dichiarato non idoneo in più di quattro prove scritte e orali, è escluso dagli esami di seconda sessione e ripete l'anno di corso, salvo l'applicazione della disposizione di cui all' lettera c) della legge 9 giugno 1964, n. 405. Ripetono parimenti l'anno di corso gli allievi i quali non abbiano superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso. Durante il corso di istruzione o di applicazione è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-12-29;1593#art-rod-18