Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 19
In vigore dal 1 set 1964
Agli effetti dell' della legge, la costruzione di un nuovo impianto o la installazione di una nuova attrezzatura portuale è da intendersi iniziata, a seconda dei casi, quando:
siano iniziati materialmente; i lavori di scavo o murari;
sia stato approvvigionato sul posto almeno il 20% del materiale necessario;
sia avvenuto l'acquisto della nuova attrezzatura da installare.
L'entrata in effettivo esercizio degli impianti deve avvenire non oltre un anno dopo che sia stato raggiunto il grado di avanzamento dell'ottanta per cento previsto dall' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-19