Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 22
In vigore dal 1 set 1964
Per i trasporti di merci, il contributo di percorrenza è corrisposto nelle diverse misure risultanti, a seconda dei casi, dalla somma di un'aliquota fissa di L. 0,50 e di una aliquota variabile derivante da prodotto fra L. 0,30 ed ambedue i coefficienti a e b stabiliti come segue in rapporto rispettivamente alla natura e alle caratteristiche tecniche dei trasporti.
1) coefficiente a:
con valore 1,00, quando si tratti di trasporti di merci voluminose o alla rinfusa;
con valore 0,80, quando si tratti di trasporti di merci a collettame o imballate;
con valore 0,79, quando si tratti di trasporti di carichi speciali o liquidi.
2) coefficiente b:
con valore 1,00, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 800 tonnellate;
con valore 0,90, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 500 tonnellate;
con valore 0,70, quando la nave impiegata sia di portata non inferiore a 50 tonnellate;
Per la determinazione del valore del coefficiente b, si terrà conto della portata indicata nella licenza di navigazione della nave.
Nei casi di servizio di rimorchio in cui sia stato contemporaneamente rimorchiato più di un natante, si applica il valore del coefficiente b corrispondente alla somma delle rispettive portate dei natanti e rimorchiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-22