Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 26
In vigore dal 1 set 1964
Per accertare il numero delle tonnellate chilometro effettuate dalle navi adibite al trasporto di merci ed ammesse al contributo di percorrenza è istituito un foglio di viaggio, conforme al modello approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sul quale il comandante della nave, sotto la sua personale responsabilità, è tenuto a indicare i dati richiesti nel foglio di viaggio medesimo, che devono essere corrispondenti a quelli delle scritture fatte dallo stesso comandante nel prescritto registro di carico, e riportate dall'Ufficio di porto della navigazione interna territorialmente competente nel proprio registro di arrivi e partenze delle navi.
Sul foglio di viaggio, debitamente firmato dal comandante della nave, deve essere apposto il visto, con timbro e data, dell'Ispettorato di porto o della Delegazione di approdo del luogo di carico e del luogo di scarico. Nelle località che non sono sede di uffici di porto della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i visti devono essere apposti, con le medesime modalità, dalle locali autorità di dogana, e in mancanza di queste, dai locali Comandi della Guardia di finanza o dei carabinieri.
Il foglio di viaggio, firmato dal comandante della nave e munito dei prescritti visti degli organi di controllo, deve essere consegnato, o spedito mediante servizio postale al termine di ogni viaggio all'Ispettorato compartimentale al quale venne presentata la domanda di ammissione al contributo. Detto ufficio, dopo aver eseguito i controlli e le verifiche del caso, trascrive sulla scheda, istituita per ogni nave norma del precedente , le tonnellate trasportate o rimorchiate e i percorsi effettuati con le relative lunghezze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-26