Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 21
In vigore dal 1 set 1964
Il contributo di percorrenza di cui all' della legge può essere concesso quando i servizi di trasporto o di rimorchio siano stati effettuati nei modi seguenti:
1) nei casi di servizi di trasporto di merci, quando questi siano stati eseguiti con una medesima nave di portata non inferiore a 50 tonnellate e per la quantità complessiva in un anno di almeno 50.000 tonn/km di merci;
2) nei casi di servizi di rimorchio, effettuati con un medesimo rimorchiatore, quando dal loro complesso relativo ad un anno risulti che almeno 50.000 tonn/km sono state trasportate in totale dai natanti rimorchiati di singola portata non inferiore a 50 tonnellate;
3) nei casi di servizi di trasporto di persone, quando questi siano stati eseguiti con navi di capacità non inferiore a 70 passeggeri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-21