Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 18
In vigore dal 1 set 1964
In sede di determinazione del contributo dello Stato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, terrà conto, per l'accertamento della spesa occorrente per la costruzione di un nuovo impianto o per la installazione di una nuova attrezzatura portuale, delle condizioni del mercato e dell'andamento dei prezzi dei materiali e della mano d'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-18