Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 14
In vigore dal 1 set 1964
Sui registri di iscrizione delle navi l'ufficio competente appone, per ogni nave costruita con il contributo statale nonché per ogni nave ammodernata o in corso di ammodernamento con lo stesso contributo, apposita annotazione dell'ammissione a tale beneficio, riportando inoltre detta annotazione sulla relativa licenza della nave.
Analogamente viene annotata sul registro delle navi in costruzione l'ammissione al contributo statale per le nuove unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-14