Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 15
In vigore dal 1 set 1964
Agli effetti dell' della legge sono nuove attrezzature destinate ad uso pubblico nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna, le gru e altri mezzi di carico e scarico od immagazzinamento delle merci nonché le vasche di decantazione per lo scarico della zavorra liquida, le caldaie e attrezzature per la degassificazione e la pulizia delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-15