Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 16
In vigore dal 1 set 1964
Le domande rivolte a norma dell' della legge al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale e presentate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale si trova la zona portuale nello ambito della quale il richiedente intende costruire nuovi depositi o allestire nuove attrezzature.
In ogni domanda devono essere indicate:
1) le generalità e il domicilio del richiedente;
2) le generalità e il domicilio del costruttore;
3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;
4) la zona portuale nella quale verrà eseguita la nuova costruzione o allestita la nuova attrezzatura;
5) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il richiedente e per il costruttore agli effetti dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;
6) il prezzo complessivo della nuova costruzione, o della nuova attrezzatura.
Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell' della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-16