Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 8
In vigore dal 1 set 1964
Durante il corso del lavori, all'interessato è consentito rettificare o modificare la domanda originaria per mezzo di successive domande suppletive, alle quali si applicano le norme prescritte per la prima. Tuttavia tali domande suppletive, non hanno alcuna efficacia nei riguardi del limite massimo dei contributi che rimane determinato dagli elementi contenuti nella domanda originaria e nelle eventuali domande suppletive presentate prima che sia intervenuta la ammissione ai benefici previsti dalla legge.
Ogni domanda non può avere per oggetto che una sola nave completa oppure un solo apparato motore o altra apparecchiatura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-8