Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 5

In vigore dal 1 set 1964
Agli effetti dell' della legge, la costruzione di una nave è da intendersi iniziata quando: sia stato introdotto in cantiere almeno il 20% in valore dei materiali destinati alla lavorazione; sia stata impostata la chiglia sullo scalo. Per la motorizzazione delle navi o l'installazione di nuove apparecchiature nonché per la sostituzione degli apparati motori, i lavori si intendono iniziati quando sia avvenuto lo acquisto del materiale. L'entrata in esercizio della nave di nuova costruzione o ammodernata deve avvenire non oltre due anni dalla data di ammissione al relativo contributo. La nave si considera entrata, in esercizio quando, iscritta nei registri degli uffici competenti, sia munita di tutti i documenti necessari per essere ammessa a navigare a norma del Codice della navigazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-5

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