Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 1
In vigore dal 1 set 1964
Regolamento per l'attuazione della legge 14 novembre 1962, n. 1616, contenente provvedimenti a favore delle nuove costruzioni nonché per miglioramenti al naviglio agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna.
.
Le domande rivolte a norma dell' della legge 14 novembre 1962, n. 1616, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, devono essere redatte in triplice copia, di cui una in carta legale, e presentate all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'ufficio nei cui registri delle navi in costruzione verrà iscritta la nuova nave che si intende costruire, o presso il quale è già iscritta la nave da ammodernare.
In ogni domanda devono essere indicate:
1) le generalità e il domicilio del proprietario, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa proprietaria della nave da costruirsi o da ammodernarsi;
2) le generalità e il domicilio del costruttore, ovvero la denominazione e la sede dell'impresa costruttrice;
3) il tipo della costruzione e degli apparati e le loro caratteristiche tecniche generali;
4) la denominazione e la designazione provvisoria della costruzione per mezzo di un numero, di una lettera o di altra caratteristica che valga ad individuarla, e nel caso di ammodernamento i dati di iscrizione del natante;
5) il luogo e lo stabilimento in cui si esegue la costruzione dello scafo e la fabbricazione dei principali apparati;
6) la dichiarazione che le indicazioni fornite debbono intendersi impegnative per il costruttore o per i costruttori e per il proprietario della nave agli effetti dell'ammontare massimo dei contributi previsti dalla legge, dal momento in cui sia intervenuta l'ammissione ai benefici relativi;
7) il prezzo complessivo della costruzione, e nel caso di ammodernamento, il costo dei singoli apparati.
Ricorrendo il caso di cui all'ultimo comma dell' della legge, la domanda, con le dichiarazioni in essa contenute, deve essere firmata da ciascuno dei richiedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-1