Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 6
In vigore dal 1 set 1964
Tutte le navi per le quali è stato concesso il contributo statale di nuova costruzione o ammodernamento sono soggette alla normale vigilanza sulla costruzione di cui al Codice della navigazione ed al relativo regolamento per la navigazione interna.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, esercita, inoltre, una particolare vigilanza sui lavori in corso per assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni di legge e del presente regolamento ed allo scopo di accertare che i lavori di costruzione e ammodernamento che danno diritto ai benefici previsti dalla legge, siano eseguiti conformemente ai progetti presentati.
La vigilanza di cui al precedente comma è esercitata dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione direttamente o a mezzo degli uffici dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-6