Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 7
In vigore dal 1 set 1964
I funzionari e gli incaricati della vigilanza di cui al precedente articolo hanno libero accesso nei cantieri e negli stabilimenti e loro dipendenze o compiono presso di essi e presso le Amministrazioni le verifiche che stimano necessarie per il completo esercizio del loro mandato; essi devono essere facilitati con ogni mezzo nella loro opera dalle Direzioni dei cantieri e stabilimenti.
Qualora rilevino irregolarità ne avvertono per iscritto i cantieri o gli stabilimenti interessati e ne riferiscono al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I predetti organi rifiuteranno il rilascio del certificato di cui all' del presente regolamento per la liquidazione del contributi nel caso che non abbiano potuto esplicare i loro compiti, per fatto degli interessati. Contro tali provvedimenti gli interessati possono ricorrere entro quindici giorni dalla relativa comunicazione, direttamente al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-7