Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 12
In vigore dal 1 set 1964
Per ciascuna domanda l'Ispettorato compartimentale, nel trasmetterla con la completa documentazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve in ogni caso attestare che relativamente ai lavori di nuova costruzione o di ammodernamento della nave a cui si riferisce la domanda stessa, è stato rilasciato il certificato di conformità dell'organo di vigilanza.
Il predetto Ufficio deve inoltre attestare che ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell' della legge quando tali lavori siano stati ultimati, o che la nuova nave è stata iscritta nei registri delle navi in costruzione quando i lavori relativi alla medesima non siano stati ancora ultimati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-12