Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 4
In vigore dal 1 set 1964
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, istruite le domande di ammissione al contributo, le sottopone, corredate dai documenti di cui all', al parere del Comitato superiore per la navigazione interna.
L'ammissione o meno ai benefici previsti dalla legge è resa nota dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ha istruito la domanda, affinché ne dia comunicazione all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-4