Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 24

In vigore dal 1 set 1964
Qualora l'importo complessivo delle richieste ammissibili annualmente alla liquidazione del contributo di percorrenza sia superiore all'ammontare dei fondi all'uopo disponibili, le somme da erogarsi per ogni singola nave a norma degli articoli precedenti vengono tutte congruamente ridotte in medesima percentuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-24

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